Guida al Rischio Catastrofale

Contesto Normativo

La Legge 30 dicembre 2023, n. 213 – “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (nota come Legge di Bilancio 2024) – introduce importanti novità per il settore assicurativo, tra le disposizioni di maggior rilievo vi è l’introduzione dell’obbligo per le imprese iscritte al Registro delle Imprese in Italia, ad eccezione di quelle agricole, di stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi catastrofali.

L’articolo 1, comma 105, della Legge 213/2023 rinvia a un decreto ministeriale attuativo, emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per la definizione delle modalità operative e applicative di tale obbligo.

Il decreto attuativo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2025 (D.M. 30 gennaio 2025, n. 18), delineando in modo concreto le regole e le tempistiche per l’adempimento da parte delle imprese.

Soggetti Destinatari

Tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2188 del Codice Civile, devono stipulare polizze assicurative a copertura dei danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali o commerciali derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali, quali terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni (comma 101).

Il mancato adempimento di tale obbligo sarà valutato ai fini dell’assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche (comma 102), rappresentando quindi un elemento rilevante anche sotto il profilo dell’accesso ai finanziamenti statali. Sono esclusi ai sensi del comma 111 dall’obbligo gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.), i quali restano soggetti alla disciplina del Fondo mutualistico nazionale istituito dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021), dedicato alla copertura dei danni meteoclimatici alle produzioni agricole causati da eventi come alluvioni, gelo, brina e siccità.

Ambito di Applicazione

L’obbligo assicurativo introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 riguarda la copertura dei danni ai beni materiali aziendali indicati all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice Civile, ovvero le immobilizzazioni materiali.

In particolare, la norma fa riferimento a:

  • terreni e fabbricati,
  • impianti e macchinari,
  • attrezzature industriali e commerciali.

Tali beni devono essere assicurati contro i danni diretti causati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, tra cui terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Termini di adeguamento

In data 31 marzo 2025 è stato pubblicato ed è entrato in vigore il  Decreto Legge n.39 del 31 marzo 2025 recante “Misure urgenti in materia di polizze catastrofali” che ha disposto un ulteriore differimento dei termini entro i quali le Imprese soggette devono adempiere all’obbligo di assicurazione, differenziando per tipologia di impresa.

 Il Decreto Legge n.39 prevede:

  • per le imprese di medie dimensioni: la proroga al 1° ottobre 2025
  • per le piccole e microimprese: la proroga al 31 dicembre 2025
  • per le grandi imprese: una deroga secondo cui, fermo il termine del 31 marzo 2025, per ulteriori 90 giorni non si tiene in considerazione l’eventuale inadempimento dell’obbligo di assicurazione ai fini dell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie a valere su risorse pubbliche, anche in relazione a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Per poter determinare le categorie di imprese e quindi la durata della proroga è necessario fare riferimento raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, il cui Allegato all’art. 2 dispone i seguenti parametri la definizione di Micro, Piccola e Media Impresa:  

 CATEGORIA  DIPENDENTI  FATTURATO ANNUO O TOTALE DI BILANCIO ANNUO 
Microimpresa < 10≤ 2 milioni di euro
Piccola impresa < 50≤ 10 milioni di euro
Media impresa < 250≤ 50 milioni di euro (fatturato) oppure ≤ 43 milioni di euro (totale bilancio annuo) 

Con riferimento ai termini di cui sopra si evidenzia che:

  • le imprese soggette all’obbligo, prive di coperture con garanzie catastrofali, devono assicurarsi entro le date di cui sopra (31 dicembre 2025 per le imprese dei settori pesca e acquacoltura);
  • le imprese soggette all’obbligo, per cui sono già in essere le polizze con garanzie catastrofali non adeguate alla nuova normativa, come previsto dal comma 2 dell’art. 11 del D.M. n. 18/2025, devono provvedere a tale adeguamento a partire dalla prima scadenza annuale o quietanzamento infrannuale utile delle stesse. A tal fine sarà necessario sostituire la polizza in corso eliminando la copertura catastrofale non adeguata alla legge.